sabato 19 dicembre 2009

circolare min,. interno del 3.12.09


03.12.09 - Ministero Interno: i medici non devono denunciare i clandestini

"Continua a trovare applicazione, per i medici e per il personale che opera presso le strutture sanitarie, il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che chiede accesso alle prestazioni sanitarie, salvo il caso, espressamente previsto dal comma 5 dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 286/1998 in cui il personale medesimo sia tenuto all'obbligo del referto, ai sensi dell'articolo 365 del Codice Penale, a parità di condizioni con il cittadino italiano, che sussiste in presenza di delitti per i quali si deve procedere d'ufficio. Quest'obbligo non sussiste per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto dall'articolo 1, comma 16 della Legge 94/2009, attesa la sua natura di contravvenzione e non di delitto. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 365 espressamente esclude l'obbligo di referto nel caso in cui il referto stesso esporrebbe l'assistito a procedimento penale".

Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con la Circolare 12/2009, che ha precisato che il suddetto comma 5 non è stato abrogato né modificato dalla Legge 94/2009 e conserva piena vigenza.

(Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Circolare 27 novembre 2009, n.12: Assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza).

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